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Condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del
consumatore che lorganizzatore ed il venditore
del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
debbano essere in possesso dellautorizzazione
amministrativa allespletamento delle loro attività
(art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
dellart. 6 del d. lgs. 111/95), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui allart. 18 delle
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione
di pacchetto turistico (art.2/1 d.lgs.
111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissatacombinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
allalloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del pacchetto turistico.
2. FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico,
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni
generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni in quanto applicabili -
della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo
111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.
Lorganizzatore ha lobbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono: estremi dellautorizzazione amministrativa
dellorganizzatore; estremi della polizza assicurativa
responsabilità civile; periodo di validità
del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di
riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno
o valore;
4. PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. Laccettazione
delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui
lorganizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
lagenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dallorganizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dellinizio
del viaggio.
5. PAGAMENTI.
La misura dellacconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
allatto della prenotazione ovvero allatto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima
della partenza
dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dellagenzia intermediaria e/o dellorganizzatore
la risoluzione di diritto.
6. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza
e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al
corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in
misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta
dallorganizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto lavviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dallorganizzatore
si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma verrà addebitato al netto dellacconto
versato di cui allart. 5/1° comma- limporto
della penale nella misura indicata nella scheda tecnica
del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al
costo individuale di gestione pratica). Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA.
Nellipotesi in cui, prima della partenza, lorganizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità
di fornire uno o più dei servizi oggetto del
pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa
il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dellofferta di un pacchetto turistico
sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando lannullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore
delpacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi
del precedente art. 7), lorganizzatore che annulla
( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dallorganizzatore, tramite lagente
di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
Lorganizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nellimpossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dallorganizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, lorganizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità del mezzo
e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che: lorganizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95)
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante
rimborsi allorganizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c)
del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non
accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). Lorganizzatore non sarà pertanto
responsabile delleventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dallorganizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti
i paesi toccati dallitinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi allosservanza della
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dallorganizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che lorganizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire allorganizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per lesercizio del diritto
di surroga di questultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno edè responsabile
verso lorganizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto allorganizzatore,
allatto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile lattuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui
il servizio si riferisce, lorganizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ.
Lorganizzatore risponde dei danni arrecati
al consumatore a motivo dellinadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che levento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
questultimo nel corso dellesecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallorganizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento dovuto dallorganizzatore per
danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato allAja nel 1955; la Convenzione
di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio
per ogni ipotesi di responsabilità dellorganizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può
superare limporto di 2.000 Franchi oro
Germinal per danno alle cose previsto dallart.
13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dallart.
1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
Lorganizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto. Lorganizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione
del contratto è imputabile al consumatore o
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nellesecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché lorganizzatore, il suo rappresentante
locale o laccompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante linvio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, allorganizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di
partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dellorganizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dallannullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA.
E istituito presso la Direzione Generale per
il Turismo del Ministero delle Attività Produttive
il Fondo di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dellart. 21 D. lgs. 111/95),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dellorganizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi allestero
Il fondo deve altresì fornire unimmediata
disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dellorganizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai
sensi dellart. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto lofferta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3
e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative
al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art.
17. Lapplicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Informativa ai sensi della Legge.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dellart.
16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione e Il rispetto
per i diritti dei bambini non conosce frontiere alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
allestero.
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